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STF ribalta i decreti di Bolsonaro e invalida le misure sulle armi da fuoco – Collegamento politico

La Corte Suprema Federale (STF) ha concluso venerdì (30) le sentenze di due azioni riguardanti la politica delle armi del governo dell’ex presidente Jair Bolsonaro (PL), rese ineleggibili dalla Corte Elettorale Superiore (TSE) lo stesso giorno.

In uno dei provvedimenti, la Corte Suprema ha stabilito l’intesa secondo cui l’acquisizione di armi da fuoco richiede la prova dell’effettiva necessità, escludendo come giustificazione la residenza in aree urbane con alti livelli di violenza.

Il relatore dell’azione, il ministro Edson Fachin, ha concluso che “le migliori pratiche scientifiche attestano che l’aumento del numero di persone in possesso di armi da fuoco tende a diminuire, e mai ad aumentare, la sicurezza dei cittadini brasiliani e dei cittadini stranieri che si trovano nel Paese. territorio nazionale”.

I ministri Rosa Weber, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Luís Roberto Barroso hanno accompagnato il voto del relatore. Gli unici che hanno votato contro sono stati i ministri Kassio Nunes Marques, che ha aperto una divergenza, e André Mendonça, che lo ha seguito.

Secondo Nunes Marques, “così come il diritto alla salute si presta a garantire il diritto alla vita di ogni cittadino, così il diritto a difendersi adeguatamente da un’ingiusta minaccia alla propria stessa esistenza sembra derivare da una garanzia costituzionale, che costituisce una conseguenza e mezzi di tutela del loro diritto costituzionale alla vita”.

In un altro processo, proprio venerdì, l’STF ha invalidato all’unanimità quattro decreti che rendevano più flessibile l’accesso alle armi, che in pratica erano già stati sospesi nel 2021 dalla relatrice dell’azione, la ministra Rosa Weber.

Vedi, nell’elenco che segue, quali regole erano previste nei decreti di Bolsonaro e sono state sospese:

fine del controllo da parte del Comando dell’Esercito su categorie di munizioni e accessori d’arma;

autorizzazione alla pratica del tiro ricreativo in enti e circoli di tiro, indipendentemente dalla preventiva iscrizione dei praticanti;

possibilità di acquisire fino a sei armi da fuoco per uso consentito da parte di civili e otto armi da agenti dello Stato con una semplice dichiarazione di necessità, coperta dalla presunzione di veridicità;

prova da parte dei CAC della capacità tecnica di maneggiare armi da fuoco tramite rapporto di un istruttore di tiro; rinuncia all’accreditamento da parte della Polizia Federale degli psicologi per la presentazione di perizie comprovanti l’attitudine psicologica ai CAC;

rinuncia alla preventiva autorizzazione del Comando dell’Esercito affinché i CAC possano acquisire armi da fuoco; aumento del quantitativo massimo di munizioni acquistabili annualmente dai CAC;

possibilità per il Comando dell’Esercito di autorizzare l’acquisizione da parte dei CAC di munizioni eccedenti limiti prestabiliti; acquisizione di munizioni da parte di enti e scuole di tiro in quantità illimitate;

pratica del tiro sportivo da parte di adolescenti a partire dai 14 anni; validità del porto d’armi per tutto il territorio nazionale; tassa di transito dei CAC per le armi cariche; e il possesso simultaneo di un massimo di due armi da fuoco da parte dei cittadini.

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